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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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EFFETTI DELLA GARANZIA

1. Nei casi indicati dall'art. 1490 il compratore puo` domandare a
sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del
prezzo, salvo, che, per determinati vizi, gli usi escludano la
risoluzione.

2. La scelta e` irrevocabile quando e` fatta con la domanda
giudiziale.

3. Se la cosa consegnata e` perita in conseguenza dei vizi, il
compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece e`
perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi
l'ha alienata o trasformata, egli non puo` domandare che la
riduzione del prezzo.


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