Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1492 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo EFFETTI DELLA GARANZIA 1. Nei casi indicati dall'art. 1490 il compratore puo` domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo, che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione. 2. La scelta e` irrevocabile quando e` fatta con la domanda giudiziale. 3. Se la cosa consegnata e` perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece e` perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l'ha alienata o trasformata, egli non puo` domandare che la riduzione del prezzo.
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