Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 264 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo IMPUGNAZIONE DA PARTE DEL RICONOSCIUTO 1. Colui che e` stato riconosciuto non puo`, durante la minore eta` e lo stato d'interdizione per infermita` di mente, impugnare il riconoscimento. 2. Tuttavia il giudice, con provvedimento in camera di consiglio su istanza del pubblico ministero o del tutore o dell'altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio o del figlio stesso che abbia compiuto il sedicesimo anno di eta`, puo` dare l'autorizzazione per impugnare il riconoscimento, nominando un curatore speciale.
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