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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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IMPUGNAZIONE DA PARTE DEL RICONOSCIUTO

1. Colui che e` stato riconosciuto non puo`, durante la minore eta`
e lo stato d'interdizione per infermita` di mente, impugnare il
riconoscimento.

2. Tuttavia il giudice, con provvedimento in camera di consiglio su
istanza del pubblico ministero o del tutore o dell'altro genitore
che abbia validamente riconosciuto il figlio o del figlio stesso che
abbia compiuto il sedicesimo anno di eta`, puo` dare
l'autorizzazione per impugnare il riconoscimento, nominando un
curatore speciale.


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