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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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COMPENSAZIONE DEI FRUTTI CON GLI INTERESSI

1. Salva la disposizione dell'art. 1448, e` valido il patto col
quale le parti convengono che i frutti si compensino con gli
interessi in tutto o in parte. In tal caso il debitore puo` in ogni
tempo estinguere il suo debito e rientrare nel possesso
dell'immobile.


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