Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1964 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo COMPENSAZIONE DEI FRUTTI CON GLI INTERESSI 1. Salva la disposizione dell'art. 1448, e` valido il patto col quale le parti convengono che i frutti si compensino con gli interessi in tutto o in parte. In tal caso il debitore puo` in ogni tempo estinguere il suo debito e rientrare nel possesso dell'immobile.
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