Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2645 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo ALTRI ATTI SOGGETTI A TRASCRIZIONE 1. Deve del pari rendersi pubblico, agli effetti previsti dall'articolo precedente, ogni altro atto o provvedimento che produce in relazione a beni immobili o a diritti immobiliari taluno degli effetti dei contratti menzionati nell'art. 2643, salvo che dalla legge risulti che la trascrizione non e` richiesta o e` richiesta a effetti diversi.
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