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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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ALTRI ATTI SOGGETTI A TRASCRIZIONE

1. Deve del pari rendersi pubblico, agli effetti previsti
dall'articolo precedente, ogni altro atto o provvedimento che
produce in relazione a beni immobili o a diritti immobiliari taluno
degli effetti dei contratti menzionati nell'art. 2643, salvo che
dalla legge risulti che la trascrizione non e` richiesta o e`
richiesta a effetti diversi.


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