Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2805 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo ECCEZIONI OPPONIBILI DAL DEBITORE DEL CREDITO DATO IN PEGNO 1. Il debitore del credito dato in pegno puo` opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che gli spetterebbero contro il proprio creditore. 2. Se il debitore medesimo ha accettato senza riserve la costituzione del pegno, non puo` opporre al creditore pignoratizio la compensazione verificatasi anteriormente.
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