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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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ECCEZIONI OPPONIBILI DAL DEBITORE DEL CREDITO DATO IN PEGNO

1. Il debitore del credito dato in pegno puo` opporre al creditore
pignoratizio le eccezioni che gli spetterebbero contro il proprio
creditore.

2. Se il debitore medesimo ha accettato senza riserve la
costituzione del pegno, non puo` opporre al creditore pignoratizio
la compensazione verificatasi anteriormente.


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