Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 333 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo CONDOTTA DEL GENITORE PREGIUDIZIEVOLE AI FIGLI 1. Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non e` tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'art. 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze puo` adottare i provvedimenti convenienti e puo` anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare, (( ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore. )) 2. Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento.
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