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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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CONDOTTA DEL GENITORE PREGIUDIZIEVOLE AI FIGLI

1. Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non e` tale da
dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'art. 330, ma
appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le
circostanze puo` adottare i provvedimenti convenienti e puo` anche
disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare, (( ovvero
l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del
minore. ))

2. Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento.


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