Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2796 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo VENDITA DELLA COSA 1. Il creditore per il conseguimento di quanto gli e` dovuto puo` far vendere la cosa ricevuta in pegno secondo le forme stabilite dall'articolo seguente.
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