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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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AMMINISTRAZIONE CONGIUNTIVA

1. Se l'amministrazione spetta congiuntamente a piu` soci, e`
necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il
compimento delle operazioni sociali.

2. Se e` convenuto che per l'amministrazione o per determinati atti
sia necessario il consenso della maggioranza, questa si determina a
norma dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

3. Nei casi preveduti da questo articolo, i singoli amministratori
non possono compiere da soli alcun atto, salvo che vi sia urgenza di
evitare un danno alla societa`.


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