Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2258 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo AMMINISTRAZIONE CONGIUNTIVA 1. Se l'amministrazione spetta congiuntamente a piu` soci, e` necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali. 2. Se e` convenuto che per l'amministrazione o per determinati atti sia necessario il consenso della maggioranza, questa si determina a norma dell'ultimo comma dell'articolo precedente. 3. Nei casi preveduti da questo articolo, i singoli amministratori non possono compiere da soli alcun atto, salvo che vi sia urgenza di evitare un danno alla societa`.
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