Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1410 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo RAPPORTI FRA CEDENTE E CESSIONARIO 1. Il cedente e` tenuto a garantire la validita` del contratto. 2. Se il cedente assume la garanzia dell'adempimento del contratto, egli risponde come un fideiussore per le obbligazioni del contraente ceduto.
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