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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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RAPPORTI FRA CEDENTE E CESSIONARIO

1. Il cedente e` tenuto a garantire la validita` del contratto.

2. Se il cedente assume la garanzia dell'adempimento del contratto,
egli risponde come un fideiussore per le obbligazioni del contraente
ceduto.


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