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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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CONSENSO PER L'ADOZIONE

1. Per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e
dell'adottando.

2. (comma abrogato dall'art. 67 della L. 04.02.83, n. 184)

3. (comma abrogato dall'art. 67 della L. 04.02.83, n. 184)


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