Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 296 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo CONSENSO PER L'ADOZIONE 1. Per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando. 2. (comma abrogato dall'art. 67 della L. 04.02.83, n. 184) 3. (comma abrogato dall'art. 67 della L. 04.02.83, n. 184)
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