Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 544 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo CONCORSO DI ASCENDENTI LEGITTIMI E CONIUGE 1. Quando chi muore non lascia ne` figli legittimi ne` figli naturali, ma ascendenti legittimi e il coniuge, a quest'ultimo e` riservata la meta` del patrimonio, ed agli ascendenti un quarto. 2. In caso di pluralita` di ascendenti, la quota di riserva ad essi attribuita ai sensi del precedente comma e` ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall'art. 569.
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