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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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CONCORSO DI ASCENDENTI LEGITTIMI E CONIUGE

1. Quando chi muore non lascia ne` figli legittimi ne` figli
naturali, ma ascendenti legittimi e il coniuge, a quest'ultimo e`
riservata la meta` del patrimonio, ed agli ascendenti un quarto.

2. In caso di pluralita` di ascendenti, la quota di riserva ad essi
attribuita ai sensi del precedente comma e` ripartita tra i medesimi
secondo i criteri previsti dall'art. 569.


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