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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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EFFETTI DEL RISCATTO RISPETTO AI SUBACQUIRENTI

1. Il venditore che ha legittimamente esercitato il diritto di
riscatto nei confronti del compratore puo` ottenere il rilascio
della cosa anche dai successivi acquirenti, purche` il patto sia ad
essi opponibile.

2. Se l'alienazione e` stata notificata al venditore, il riscatto
deve essere esercitato in confronto del terzo acquirente.


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