Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1504 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo EFFETTI DEL RISCATTO RISPETTO AI SUBACQUIRENTI 1. Il venditore che ha legittimamente esercitato il diritto di riscatto nei confronti del compratore puo` ottenere il rilascio della cosa anche dai successivi acquirenti, purche` il patto sia ad essi opponibile. 2. Se l'alienazione e` stata notificata al venditore, il riscatto deve essere esercitato in confronto del terzo acquirente.
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