Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 967 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo DIRITTI E OBBLIGHI DELL'ENFITEUTA E DEL CONCEDENTE IN CASO DI ALIENAZIONE 1. In caso di alienazione, il nuovo enfiteuta e` obbligato solidalmente col precedente al pagamento dei canoni non soddisfatti. 2. Il precedente enfiteuta non e` liberato dai suoi obblighi, prima che sia stato notificato l'atto di acquisto al concedente. 3. In caso di alienazione del diritto del concedente, l'acquirente non puo` pretendere l'adempimento degli obblighi dell'enfiteuta prima che a questo sia stata notificata l'alienazione.
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