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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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DIRITTI E OBBLIGHI DELL'ENFITEUTA E DEL CONCEDENTE IN CASO DI
ALIENAZIONE

1. In caso di alienazione, il nuovo enfiteuta e` obbligato
solidalmente col precedente al pagamento dei canoni non soddisfatti.

2. Il precedente enfiteuta non e` liberato dai suoi obblighi, prima
che sia stato notificato l'atto di acquisto al concedente.

3. In caso di alienazione del diritto del concedente, l'acquirente
non puo` pretendere l'adempimento degli obblighi dell'enfiteuta
prima che a questo sia stata notificata l'alienazione.


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