Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 277 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo EFFETTI DELLA SENTENZA 1. La sentenza che dichiara la filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento. 2. Il giudice puo` anche dare i provvedimenti che stima utili per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui.
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