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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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EFFETTI DELLA SENTENZA

1. La sentenza che dichiara la filiazione naturale produce gli
effetti del riconoscimento.

2. Il giudice puo` anche dare i provvedimenti che stima utili per il
mantenimento, l'istruzione e l'educazione del figlio e per la tutela
degli interessi patrimoniali di lui.


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