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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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DONAZIONI E LEGATI IN CONTO DI LEGITTIMA

1. Il legittimario che rinunzia all'eredita`, quando non si ha
rappresentazione, puo` sulla disponibile ritenere le donazioni o
conseguire i legati a lui fatti; ma quando non vi e` stata espressa
dispensa dall'imputazione, se per integrare la legittima spettante
agli eredi e` necessario ridurre le disposizioni testamentarie o le
donazioni, restano salve le assegnazioni, fatte dal testatore sulla
disponibile, che non sarebbero soggette a riduzione se il
legittimario accettasse l'eredita`, e si riducono le donazioni e i
legati fatti a quest'ultimo.


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