Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 552 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo DONAZIONI E LEGATI IN CONTO DI LEGITTIMA 1. Il legittimario che rinunzia all'eredita`, quando non si ha rappresentazione, puo` sulla disponibile ritenere le donazioni o conseguire i legati a lui fatti; ma quando non vi e` stata espressa dispensa dall'imputazione, se per integrare la legittima spettante agli eredi e` necessario ridurre le disposizioni testamentarie o le donazioni, restano salve le assegnazioni, fatte dal testatore sulla disponibile, che non sarebbero soggette a riduzione se il legittimario accettasse l'eredita`, e si riducono le donazioni e i legati fatti a quest'ultimo.
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