Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


Articolo 623   vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo



COMUNICAZIONE AGLI EREDI E LEGATARI

1. Il notaio che ha ricevuto un testamento pubblico, appena gli e`
nota la morte del testatore o, nel caso di testamento olografo o
segreto, dopo la pubblicazione, comunica l'esistenza del testamento
agli eredi e legatari di cui conosce il domicilio o la residenza.


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso