Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 623 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo COMUNICAZIONE AGLI EREDI E LEGATARI 1. Il notaio che ha ricevuto un testamento pubblico, appena gli e` nota la morte del testatore o, nel caso di testamento olografo o segreto, dopo la pubblicazione, comunica l'esistenza del testamento agli eredi e legatari di cui conosce il domicilio o la residenza.
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