Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1119 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo INDIVISIBILITA` 1. Le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere piu` incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino.
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