Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1445 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo EFFETTI DELL'ANNULLAMENTO NEI CONFRONTI DEI TERZI 1. L'annullamento che non dipende da incapacita` legale non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento.
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