Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 894 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo ALBERI A DISTANZA NON LEGALE 1. Il vicino puo` esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza minore di quelle indicate dagli articoli precedenti.
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