Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1457 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI 1. Se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale nell'interesse dell'altra, questa, salvo patto o uso contrario, se vuole esigerne l'esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia all'altra parte entro tre giorni. 2. In mancanza, il contratto s'intende risoluto di diritto anche se non e` stata espressamente pattuita la risoluzione.
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