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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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RAPPORTI DI ASSOCIAZIONE AGRARIA E DI AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO

1. La disciplina del contratto collettivo di lavoro si applica anche
ai rapporti di associazione agraria regolati dal capo II del titolo
II ed a quelli di affitto a coltivatore diretto del fondo.

2. Tuttavia in questi rapporti il contratto collettivo non deve
contenere norme relative al salario, all'orario di lavoro, alle
ferie, al periodo di prova, od altre che contrastino con la natura
dei rapporti medesimi.


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