Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 444 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo ADEMPIMENTO DELLA PRESTAZIONE ALIMENTARE 1. L'assegno alimentare prestato secondo le modalita` stabilite non puo` essere nuovamente richiesto, qualunque uso l'alimentando ne abbia fatto.
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