Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1905 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo LIMITI DEL RISARCIMENTO 1. L'assicuratore e` tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall'assicurato in conseguenza del sinistro. 2. L'assicuratore risponde del profitto sperato solo se si e` espressamente obbligato.
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