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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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DIVIETO DEL PATTO COMMISSORIO

1. E` nullo il patto col quale si conviene che, in mancanza del
pagamento del credito nel termine fissato, la proprieta` della cosa
ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto e` nullo
anche se posteriore alla costituzione dell'ipoteca o del pegno.


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