Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2744 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo DIVIETO DEL PATTO COMMISSORIO 1. E` nullo il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprieta` della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto e` nullo anche se posteriore alla costituzione dell'ipoteca o del pegno.
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