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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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IMPOSSIBILITA` SOPRAVVENUTA DI ENTRAMBE LE PRESTAZIONI

1. Qualora entrambe le prestazioni siano divenute impossibili e il
debitore debba rispondere riguardo a una di esse, egli deve pagare
l'equivalente di quella che e` divenuta impossibile per l'ultima, se
la scelta spettava a lui. Se la scelta spettava al creditore, questi
puo` domandare l'equivalente dell'una o dell'altra.


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