Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1290 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo IMPOSSIBILITA` SOPRAVVENUTA DI ENTRAMBE LE PRESTAZIONI 1. Qualora entrambe le prestazioni siano divenute impossibili e il debitore debba rispondere riguardo a una di esse, egli deve pagare l'equivalente di quella che e` divenuta impossibile per l'ultima, se la scelta spettava a lui. Se la scelta spettava al creditore, questi puo` domandare l'equivalente dell'una o dell'altra.
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