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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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RICONOSCIMENTO DI FIGLI INCESTUOSI

1. I figli nati da persone, tra le quali esiste un vincolo di
parentela anche soltanto naturale, in linea retta all'infinito o in
linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinita`
in linea retta, non possono essere riconosciuti dai loro genitori,
salvo che questi al tempo del concepimento ignorassero il vincolo
esistente tra di loro o che sia stato dichiarato nullo il matrimonio
da cui deriva l' affinita`. Quando uno solo dei genitori e` stato
in buona fede, il riconoscimento del figlio puo` essere fatto solo
da lui.

2. Il riconoscimento e` autorizzato dal giudice, avuto riguardo
all'interesse del figlio ed alla necessita` di evitare allo stesso
qualsiasi pregiudizio.


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