Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 251 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo RICONOSCIMENTO DI FIGLI INCESTUOSI 1. I figli nati da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela anche soltanto naturale, in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinita` in linea retta, non possono essere riconosciuti dai loro genitori, salvo che questi al tempo del concepimento ignorassero il vincolo esistente tra di loro o che sia stato dichiarato nullo il matrimonio da cui deriva l' affinita`. Quando uno solo dei genitori e` stato in buona fede, il riconoscimento del figlio puo` essere fatto solo da lui. 2. Il riconoscimento e` autorizzato dal giudice, avuto riguardo all'interesse del figlio ed alla necessita` di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.
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