Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2504-quinques vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo INCORPORAZIONE DI SOCIETA` INTERAMENTE POSSEDUTE 1. Alla fusione per incorporazione di una societa` in un'altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima non si applicano le disposizioni dell'art. 2501 bis, primo comma, nn. 3), 4), 5), e degli articoli 2501 quater e 2501 quinquies.
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