Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 963 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo PERIMENTO TOTALE O PARZIALE DEL FONDO 1. Quando il fondo enfiteutico perisce interamente, l'enfiteusi si estingue. 2. Se e` perita una parte notevole del fondo e il canone risulta sproporzionato al valore della parte residua, l'enfiteuta, secondo le circostanze, puo` chiedere una congrua riduzione del canone, o rinunziare al suo diritto, restituendo il fondo al concedente, salvo il diritto al rimborso dei miglioramenti sulla parte residua. 3. La domanda di riduzione del canone e la rinunzia al diritto non sono ammesse, decorso un anno dall'avvenuto perimento. 4. Qualora il fondo sia assicurato e l'assicurazione sia fatta anche nell'interesse del concedente, l'indennita` e` ripartita tra il concedente e l'enfiteuta in proporzione del valore dei rispettivi diritti. 5. Nel caso di espropriazione per pubblico interesse, l'indennita` si ripartisce a norma del comma precedente.
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