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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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PERIMENTO TOTALE O PARZIALE DEL FONDO

1. Quando il fondo enfiteutico perisce interamente, l'enfiteusi si
estingue.

2. Se e` perita una parte notevole del fondo e il canone risulta
sproporzionato al valore della parte residua, l'enfiteuta, secondo
le circostanze, puo` chiedere una congrua riduzione del canone, o
rinunziare al suo diritto, restituendo il fondo al concedente, salvo
il diritto al rimborso dei miglioramenti sulla parte residua.

3. La domanda di riduzione del canone e la rinunzia al diritto non
sono ammesse, decorso un anno dall'avvenuto perimento.

4. Qualora il fondo sia assicurato e l'assicurazione sia fatta anche
nell'interesse del concedente, l'indennita` e` ripartita tra il
concedente e l'enfiteuta in proporzione del valore dei rispettivi
diritti.

5. Nel caso di espropriazione per pubblico interesse, l'indennita`
si ripartisce a norma del comma precedente.


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