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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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RISERVA A FAVORE DEI FIGLI LEGITTIMI E NATURALI

1. Salvo quanto disposto dall'art. 542, se il genitore lascia un
figlio solo, legittimo o naturale, a questi e` riservata la meta`
del patrimonio.

2. Se i figli sono piu`, e` loro riservata la quota dei due terzi,
da dividersi in parti uguali tra tutti i figli, legittimi e
naturali.

3. I figli legittimi possono soddisfare in denaro o in beni immobili
ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si
oppongano. Nel caso di opposizione decide il giudice, valutate le
circostanze personali e patrimoniali.


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