Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 537 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo RISERVA A FAVORE DEI FIGLI LEGITTIMI E NATURALI 1. Salvo quanto disposto dall'art. 542, se il genitore lascia un figlio solo, legittimo o naturale, a questi e` riservata la meta` del patrimonio. 2. Se i figli sono piu`, e` loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli, legittimi e naturali. 3. I figli legittimi possono soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongano. Nel caso di opposizione decide il giudice, valutate le circostanze personali e patrimoniali.
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