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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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RIDUZIONE DEL LEGATO O DELLA DONAZIONE D'IMMOBILI

1. Quando oggetto del legato o della donazione da ridurre e` un
immobile, la riduzione si fa separando dall'immobile medesimo la
parte occorrente per integrare la quota riservata, se cio` puo`
avvenire comodamente.

2. Se la separazione non puo` farsi comodamente e il legatario o il
donatario ha nell'immobile un'eccedenza maggiore del quarto della
porzione disponibile, l'immobile si deve lasciare per intero
nell'eredita`, salvo il diritto di conseguire il valore della
porzione disponibile. Se l'eccedenza non supera il quarto, il
legatario o il donatario puo` ritenere tutto l'immobile, compensando
in danaro i legittimari.

3. Il legatario o il donatario che e` legittimario puo` ritenere
tutto l'immobile, purche` il valore di esso non superi l'importo
della porzione disponibile e della quota che gli spetta come
legittimario.


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