Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 560 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo RIDUZIONE DEL LEGATO O DELLA DONAZIONE D'IMMOBILI 1. Quando oggetto del legato o della donazione da ridurre e` un immobile, la riduzione si fa separando dall'immobile medesimo la parte occorrente per integrare la quota riservata, se cio` puo` avvenire comodamente. 2. Se la separazione non puo` farsi comodamente e il legatario o il donatario ha nell'immobile un'eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile, l'immobile si deve lasciare per intero nell'eredita`, salvo il diritto di conseguire il valore della porzione disponibile. Se l'eccedenza non supera il quarto, il legatario o il donatario puo` ritenere tutto l'immobile, compensando in danaro i legittimari. 3. Il legatario o il donatario che e` legittimario puo` ritenere tutto l'immobile, purche` il valore di esso non superi l'importo della porzione disponibile e della quota che gli spetta come legittimario.
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