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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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ECCEZIONI AL DIVIETO DELLA PROVA TESTIMONIALE

1. La prova per testimoni e` ammessa in ogni caso:

1) quando vi e` un principio di prova per iscritto: questo e`
costituito da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la
quale e` diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia
apparire verosimile il fatto allegato;

2) quando il contraente e` stato nell'impossibilita` morale o
materiale di procurarsi una prova scritta;

3) quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che
gli forniva la prova.


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