Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2724 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo ECCEZIONI AL DIVIETO DELLA PROVA TESTIMONIALE 1. La prova per testimoni e` ammessa in ogni caso: 1) quando vi e` un principio di prova per iscritto: questo e` costituito da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale e` diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato; 2) quando il contraente e` stato nell'impossibilita` morale o materiale di procurarsi una prova scritta; 3) quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova.
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