Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1577 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo NECESSITA` DI RIPARAZIONI 1. Quando la cosa locata abbisogna di riparazioni che non sono a carico del conduttore, questi e` tenuto a darne avviso al locatore. 2. Se si tratta di riparazioni urgenti, il conduttore puo` eseguirle direttamente, salvo rimborso, purche` ne dia contemporaneamente avviso al locatore.
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