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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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NECESSITA` DI RIPARAZIONI

1. Quando la cosa locata abbisogna di riparazioni che non sono a
carico del conduttore, questi e` tenuto a darne avviso al locatore.

2. Se si tratta di riparazioni urgenti, il conduttore puo` eseguirle
direttamente, salvo rimborso, purche` ne dia contemporaneamente
avviso al locatore.


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