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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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RECLAMI

1. Compiuto lo stato di graduazione, il notaio ne da` avviso con
raccomandata ai creditori e legatari di cui e` noto il domicilio o
la residenza, e provvede alla pubblicazione di un estratto dello
stato nel foglio degli annunzi legali della provincia. Trascorsi
senza reclami trenta giorni dalla data di questa pubblicazione, lo
stato di graduazione diviene definitivo.


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