Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 501 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo RECLAMI 1. Compiuto lo stato di graduazione, il notaio ne da` avviso con raccomandata ai creditori e legatari di cui e` noto il domicilio o la residenza, e provvede alla pubblicazione di un estratto dello stato nel foglio degli annunzi legali della provincia. Trascorsi senza reclami trenta giorni dalla data di questa pubblicazione, lo stato di graduazione diviene definitivo.
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