Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 599 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo PERSONE INTERPOSTE 1. Le disposizioni testamentarie a vantaggio delle persone incapaci indicate dagli art. 592, 593, 595, 596, 597 e 598 sono nulle anche se fatte sotto nome d'interposta persona. 2. Sono reputate persone interposte il padre, la madre, i discendenti e il coniuge della persona incapace, anche se chiamati congiuntamente con l'incapace. --------- N. Redaz. - Con sentenza 28.12.70, n.205, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale il presente articolo nella parte in cui si riferisce agli artt. 592 e 593 c.c.. Con sentenza 20.12.79, n.153, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale il presente articolo nella parte in cui richiama l'art. 595 c.c..
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