Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 657 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo LEGATO DI COSA ACQUISTATA DAL LEGATARIO 1. Se il legatario, dopo la confezione del testamento, ha acquistato dal testatore, a titolo oneroso o a titolo gratuito, la cosa a lui legata, il legato e` senza effetto in conformita` dell'art. 686. 2. Se dopo la confezione del testamento la cosa legata e` stata dal legatario acquistata, a titolo gratuito, dall'onerato o da un terzo, il legato e` senza effetto; se l'acquisto ha avuto luogo a titolo oneroso, il legatario ha diritto al rimborso del prezzo, qualora ricorrano le circostanze indicate dall'art. 651.
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