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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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LEGATO DI COSA ACQUISTATA DAL LEGATARIO

1. Se il legatario, dopo la confezione del testamento, ha acquistato
dal testatore, a titolo oneroso o a titolo gratuito, la cosa a lui
legata, il legato e` senza effetto in conformita` dell'art. 686.

2. Se dopo la confezione del testamento la cosa legata e` stata dal
legatario acquistata, a titolo gratuito, dall'onerato o da un terzo,
il legato e` senza effetto; se l'acquisto ha avuto luogo a titolo
oneroso, il legatario ha diritto al rimborso del prezzo, qualora
ricorrano le circostanze indicate dall'art. 651.


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