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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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BONIFICA

1. Ferme le disposizioni delle leggi sulla bonifica e sul vincolo
forestale, il proprietario che intende prosciugare o bonificare le
sue terre con fognature, con colmate o altri mezzi ha diritto,
premesso il pagamento dell'indennita` e col minor danno possibile,
di condurre per fogne o per fossi le acque di scolo attraverso i
fondi che separano le sue terre da un corso d'acqua o da qualunque
altro colatoio.

2. Se il prosciugamento risulta in contrasto con gli interessi di
coloro che utilizzano le acque provenienti dal fondo paludoso, e se
gli opposti interessi non si possono conciliare con opportune opere
che importino una spesa proporzionata allo scopo, l'autorita`
giudiziaria da` le disposizioni per assicurare l'interesse
prevalente, avuto in ogni caso riguardo alle esigenze generali della
produzione. Se si fa luogo al prosciugamento, puo` essere assegnata
una congrua indennita` a coloro che al prosciugamento si sono
opposti.


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