Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2017 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo OPPOSIZIONE DEL DETENTORE 1. L'opposizione del detentore deve essere proposta davanti al tribunale che ha pronunziato l'ammortamento, con citazione da notificarsi al ricorrente e al debitore. 2. L'opposizione non e` ammissibile senza il deposito del titolo presso la cancelleria del tribunale. 3. Se l'opposizione e` respinta, il titolo e` consegnato a chi ha ottenuto l'ammortamento.
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