Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


Articolo 2017   vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo



OPPOSIZIONE DEL DETENTORE

1. L'opposizione del detentore deve essere proposta davanti al
tribunale che ha pronunziato l'ammortamento, con citazione da
notificarsi al ricorrente e al debitore.

2. L'opposizione non e` ammissibile senza il deposito del titolo
presso la cancelleria del tribunale.

3. Se l'opposizione e` respinta, il titolo e` consegnato a chi ha
ottenuto l'ammortamento.


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso