Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2527 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo ESCLUSIONE DEL SOCIO 1. L'esclusione del socio, qualunque sia il tipo della societa`, oltre che nel caso indicato nell'art. 2524, puo` aver luogo negli altri casi previsti dagli articoli 2286 e 2288, primo comma, e in quelli stabiliti dall'atto costitutivo. 2. Quando l'esclusione non ha luogo di diritto, essa deve essere deliberata dall'assemblea dei soci o, se l'atto costitutivo lo consente, dagli amministratori, e deve essere comunicata al socio. 3. Contro la deliberazione di esclusione il socio puo`, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, proporre opposizione davanti al tribunale. Questo puo` sospendere l'esecuzione della deliberazione. 4. L'esclusione ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.
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