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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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ESCLUSIONE DEL SOCIO

1. L'esclusione del socio, qualunque sia il tipo della societa`,
oltre che nel caso indicato nell'art. 2524, puo` aver luogo negli
altri casi previsti dagli articoli 2286 e 2288, primo comma, e in
quelli stabiliti dall'atto costitutivo.

2. Quando l'esclusione non ha luogo di diritto, essa deve essere
deliberata dall'assemblea dei soci o, se l'atto costitutivo lo
consente, dagli amministratori, e deve essere comunicata al socio.

3. Contro la deliberazione di esclusione il socio puo`, nel termine
di trenta giorni dalla comunicazione, proporre opposizione davanti
al tribunale. Questo puo` sospendere l'esecuzione della
deliberazione.

4. L'esclusione ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci, da
farsi a cura degli amministratori.


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