Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1769 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo RESPONSABILITA` DEL DEPOSITARIO INCAPACE 1. Il depositario incapace e` responsabile della conservazione della cosa nei limiti in cui puo` essere tenuto a rispondere per fatti illeciti. In ogni caso il depositante ha diritto di conseguire la restituzione della cosa finche` questa si trova presso il depositario; altrimenti puo` pretendere il rimborso di cio` che sia stato rivolto a vantaggio di quest'ultimo.
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