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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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RESPONSABILITA` DEL DEPOSITARIO INCAPACE

1. Il depositario incapace e` responsabile della conservazione della
cosa nei limiti in cui puo` essere tenuto a rispondere per fatti
illeciti. In ogni caso il depositante ha diritto di conseguire la
restituzione della cosa finche` questa si trova presso il
depositario; altrimenti puo` pretendere il rimborso di cio` che sia
stato rivolto a vantaggio di quest'ultimo.


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