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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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OBBLIGAZIONI

1. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano
l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo
comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e
solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto
dell'associazione.


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