Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 38 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo OBBLIGAZIONI 1. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.
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