Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2894 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo EFFETTI DEL MANCATO DEPOSITO DEL PREZZO 1. Se il terzo acquirente non deposita il prezzo entro il termine stabilito dall'art. 792 del codice di procedura civile, la richiesta di liberazione del bene dalle ipoteche rimane senza effetto, salva la responsabilita` del richiedente per i danni verso i creditori iscritti.
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