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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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EFFETTI DEL MANCATO DEPOSITO DEL PREZZO

1. Se il terzo acquirente non deposita il prezzo entro il termine
stabilito dall'art. 792 del codice di procedura civile, la richiesta
di liberazione del bene dalle ipoteche rimane senza effetto, salva
la responsabilita` del richiedente per i danni verso i creditori
iscritti.


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