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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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INTERVENTO DEL GIUDICE

1. In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi puo` chiedere, senza
formalita`, l'intervento del giudice il quale, sentite le opinioni
espresse dai coniugi e, per quanto opportuno, dai figli conviventi
che abbiano compiuto il sedicesimo anno, tenta di rag giungere una
soluzione concordata.

2. Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerne la
fissazione della residenza o altri affari essenziali, il giudice,
qualora ne sia richiesto espressamente e congiuntamente dai coniugi,
adotta, con provvedimento non impugnabile, la soluzione che ritiene
piu` adeguata alle esigenze dell'unita` e della vita della famiglia.


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