Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 145 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo INTERVENTO DEL GIUDICE 1. In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi puo` chiedere, senza formalita`, l'intervento del giudice il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi e, per quanto opportuno, dai figli conviventi che abbiano compiuto il sedicesimo anno, tenta di rag giungere una soluzione concordata. 2. Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerne la fissazione della residenza o altri affari essenziali, il giudice, qualora ne sia richiesto espressamente e congiuntamente dai coniugi, adotta, con provvedimento non impugnabile, la soluzione che ritiene piu` adeguata alle esigenze dell'unita` e della vita della famiglia.
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