Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2297 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo MANCATA REGISTRAZIONE 1. Fino a quando la societa` non e` iscritta nel registro delle imprese, i rapporti tra la societa` e i terzi, ferma restando la responsabilita` illimitata e solidale di tutti i soci, sono regolati dalle disposizioni relative alla societa` semplice. 2. Tuttavia si presume che ciascun socio che agisce per la societa` abbia la rappresentanza sociale, anche in giudizio. I patti che attribuiscono la rappresentanza ad alcuno soltanto dei soci o che limitano i poteri di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.
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