Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


Articolo 2297   vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo



MANCATA REGISTRAZIONE

1. Fino a quando la societa` non e` iscritta nel registro delle
imprese, i rapporti tra la societa` e i terzi, ferma restando la
responsabilita` illimitata e solidale di tutti i soci, sono regolati
dalle disposizioni relative alla societa` semplice.

2. Tuttavia si presume che ciascun socio che agisce per la societa`
abbia la rappresentanza sociale, anche in giudizio. I patti che
attribuiscono la rappresentanza ad alcuno soltanto dei soci o che
limitano i poteri di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, a
meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso