Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2828 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo IMMOBILI SU CUI PUO` ISCRIVERSI L'IPOTECA GIUDIZIALE 1. L'ipoteca giudiziale si puo` iscrivere su qualunque degli immobili appartenenti al debitore e su quelli che gli pervengono successivamente alla condanna, a misura che egli li acquista.
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