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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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IMMOBILI SU CUI PUO` ISCRIVERSI L'IPOTECA GIUDIZIALE

1. L'ipoteca giudiziale si puo` iscrivere su qualunque degli
immobili appartenenti al debitore e su quelli che gli pervengono
successivamente alla condanna, a misura che egli li acquista.


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