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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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GARANZIA

1. Se i creditori o altri aventi interesse lo richiedono, l'erede
deve dare idonea garanzia per il valore dei beni mobili compresi
nell'inventario, per i frutti degli immobili e per il prezzo dei
medesimi che sopravanzi al pagamento dei creditori ipotecari.


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