Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 492 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo GARANZIA 1. Se i creditori o altri aventi interesse lo richiedono, l'erede deve dare idonea garanzia per il valore dei beni mobili compresi nell'inventario, per i frutti degli immobili e per il prezzo dei medesimi che sopravanzi al pagamento dei creditori ipotecari.
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