Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1943 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo OBBLIGAZIONE DI PRESTARE FIDEIUSSIONE 1. Il debitore obbligato a dare un fideiussore deve presentare persona capace, che possieda beni sufficienti a garantire l'obbligazione e che abbia o elegga domicilio nella giurisdizione della corte di appello in cui la fideiussione si deve prestare. 2. Quando il fideiussore e` divenuto insolvente, deve esserne dato un altro, tranne che la fideiussione sia stata prestata dalla persona voluta dal creditore.
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