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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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OBBLIGAZIONE DI PRESTARE FIDEIUSSIONE

1. Il debitore obbligato a dare un fideiussore deve presentare
persona capace, che possieda beni sufficienti a garantire
l'obbligazione e che abbia o elegga domicilio nella giurisdizione
della corte di appello in cui la fideiussione si deve prestare.

2. Quando il fideiussore e` divenuto insolvente, deve esserne dato
un altro, tranne che la fideiussione sia stata prestata dalla
persona voluta dal creditore.


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