Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 88 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo DELITTO 1. Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l'una e` stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra. 2. Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non e` pronunziata la sentenza di proscioglimento.
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