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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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DELITTO

1. Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali
l'una e` stata condannata per omicidio consumato o tentato sul
coniuge dell'altra.

2. Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la
cattura, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando
non e` pronunziata la sentenza di proscioglimento.


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