Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1528 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo PAGAMENTO DEL PREZZO 1. Salvo patto o usi contrari, il pagamento del prezzo e degli accessori deve eseguirsi nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti indicati dall'articolo precedente. 2. Quando i documenti sono regolari, il compratore non puo` rifiutare il pagamento del prezzo adducendo eccezioni relative alla qualita` e allo stato delle cose, a meno che queste risultino gia` dimostrate.
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