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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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PAGAMENTO DEL PREZZO

1. Salvo patto o usi contrari, il pagamento del prezzo e degli
accessori deve eseguirsi nel momento e nel luogo in cui avviene la
consegna dei documenti indicati dall'articolo precedente.

2. Quando i documenti sono regolari, il compratore non puo`
rifiutare il pagamento del prezzo adducendo eccezioni relative alla
qualita` e allo stato delle cose, a meno che queste risultino gia`
dimostrate.


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