Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2491 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo BILANCIO 1. Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza degli art. da 2423 a 2431, salvo quanto disposto dall'art. 2435 bis. 2. Gli amministratori devono depositare nella sede sociale copia del bilancio, con la relazione sulla gestione, almeno quindici giorni prima dell'assemblea. 3. Se esiste il collegio sindacale, si applica l'art. 2429.
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