Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2462 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo NOZIONE 1. Nelle societa` in accomandita per azioni i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti sono obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritta. 2. Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni.
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